Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Allegati timbro_decreto assegnazione CC.SS ai plessi-signed (701 kB)
Accesso alla pagina “Struttura organizzativa” (organigramma e informazioni relative a: Direzione, Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Servizi generali amministrativi, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe).
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